Dal 1988 la lotta alla processionaria è obbligatoria (Decreto Ministeriale 17.04.1988) IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE
Articolo 1
Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987 recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l’applicazione della predetta legge approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l’introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtu’ del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera c);
Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il servizio fitosanitario nazionale;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante “Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’amministrazione centrale”;
Visti i decreti ministeriali 20 maggio 1926 e 12 febbraio 1938 recanti disposizioni sulla lotta obbligatoria alla processionaria del pino;
Considerato che la processionaria del pino “Traumatocampa pityocampa” (Den. et Schiff.) è un lepidottero molto diffuso nell’area del Mediterraneo ed è endemico in Italia, ad esclusione della Sardegna ove risulta assente;
Rilevata la gravità dei problemi connessi alle ricorrenti pullulazioni del lepidottero, derivanti da particolari condizioni ecologiche, selvicolturali e climatiche;
Ritenuto opportuno ricorrere ad idonei interventi di controllo in caso di grave infestazione, anche in considerazione del rischio per la salute dell’uomo e degli animali;
Udito il parere espresso dal Consiglio superiore dell’agricoltura e delle foreste nell’adunanza del 13 febbraio 1998 sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino “Traumatocampa pityocampa” (Den. et Schiff.);
Decreta:
Art. 1.
La lotta contro la processionaria del pino “Traumatocampa pityocampa” (Den. et Schiff) e’ obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana, nelle aree in cui la presenza dell’insetto minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo e possa costituire un rischio per la salute delle persone o degli animali.
Articolo 2
Gli accertamenti fitosanitari per individuare le zone a rischio di cui all’art. 1, devono essere effettuati annualmente dai servizi fitosanitari regionali nel territorio di competenza, avvalendosi della collaborazione del Corpo forestale dello Stato.Articolo 3Il servizio fitosanitario regionale, qualora a seguito delle indagini previste dall’art. 2, rilevi la presenza del fitofago in misura tale da costituire un rischio per la produttività o la sopravvivenza del popolamento arboreo e conseguentemente per la tutela della salute pubblica e degli animali, né da comunicazione alpresidente della giunta regionale il quale dispone misure di intervento di lotta obbligatoria secondo le modalità stabilite dal servizio fitosanitario regionale.Negli altri casi il servizio fitosanitario regionale, qualora ne venga a conoscenza, comunica la presenza del fitofago al sindaco e stabilisce le modalità di lotta più opportune. Gli eventuali interventi di profilassi disposti dall’autorità sanitaria competente dovranno essere effettuati secondo le modalità concordate caso per caso con il servizio fitosanitario nazionale.Articolo 4I proprietari o i conduttori dei terreni in cui si trovano piante infestate sono obbligati a comunicare immediatamente la presenza dei focolai al servizio fitosanitario regionale competente per territorio.Detto servizio fitosanitario, dopo aver effettuato gli opportuni sopralluoghi tecnici, stabilisce le modalità di intervento più idonee.Articolo 5I decreti ministeriali del 20 maggio 1926 e del 12 febbraio 1939, citati nelle premesse, sono abrogati.Articolo 6Fatta salva l’applicazione dell’art. 500 del codice penale, è facoltà delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto.Articolo 7Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 17 aprile 1998Il Ministro: PintoRegistrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1998Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 159 Legiferare è il compito delle istituzioni, tener sotto controllo i parassiti molesti per l’uomo, gli animali e il patrimonio arboreo è compito dei disinfestatori. DISINFESTARE’ eroga questo tipo di servizi con la consulenza del Dott.Mulas Fabrizio