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    La Processionaria del pino

    La processionaria è un insetto appartenente al gruppo dei lepidotteri: una farfalla, nello specifico una falena.

    Quando si trova nella fase adulta, cioè quando è una farfalla, non è pericolosa per l’uomo e per gli animali, ma lo stesso non si può dire di quando si trova nella fase precedente, sotto forma di bruco.

    Quest’ultimo è rivestito di peli urticanti, velenosi e praticamente invisibili (da non confondere con le setole che li ricoprono), dotati di piccoli uncini, che gli permettono di attaccarsi facilmente alla pelle o alle mucose, e contenenti una proteina (istamina) che, in caso di contatto, provoca irritazioni o anche gravi reazioni allergiche. Essi costituiscono la loro difesa: possono letteralmente lanciarli per difendersi. Possono essere trasportati dal vento, motivo per il quale è consigliabile non toccare mai un nido, anche se vuoto. Contatti ripetuti con la processionaria provocano reazioni che peggiorano di volta in volta, e che possono portare persino alla morte per shock anafilattico.

    I bruchi possono essere lunghi fino a 5 cm e si muovono in processione.

    La processionaria del pino è un insetto che si ciba delle foglie, fino alla defogliazione totale della pianta, che viene portata alla morte. Le conseguenze dell’attività di questi insetti sono all’origine di problemi di salute pubblica. Essi, infatti, provocano ingenti deterioramenti dei boschi, dei parchi pubblici e dei giardini privati, e danni molto seri agli animali e agli esseri umani.

    I sistemi adottati da DISINFESTARE’ per combattere questi insetti (endoterapia o collare) sono metodologie GREEN

    ENDOTERAPIA: consiste nell’iniettare alla pianta una sorta di vaccino, che, attraverso la linfa, raggiunge la chioma senza disperdersi nell’ambiente, caratteristica che rende questo trattamento assolutamente ecologico, perché compartimentato all’interno della pianta, la quale cicatrizzerà spontaneamente il foro di iniezione.

    PROCERE’: il ciclo biologico della processionaria inizia a luglio-agosto, quando le farfalle, che non si nutrono neppure e vivono per soli due giorni dopo essersi accoppiate, generano le uova. Verso la fine di agosto le piccole larve fuoriescono in gruppo e iniziano a nutrirsi degli aghi più teneri. Ciascuna colonia impara presto ad abbozzare una ragnatela di fili, all’interno della quale poter depositare i propri escrementi.

    Nella fase successiva anche gli aghi più duri divengono cibo e la ragnatela diventa un sacchetto pieno di palline verdi e nere. Il nido viene completato alla fine di settembre, assumendo la forma di una grossa pera rovesciata. In questa forma finale esso è compatto, resistente e idrorepellente: non può essere distrutto da nessun animale. In primavera, quando le temperature raggiungono i 6/7 gradi (più o meno verso la metà di marzo), i bruchi ricominciano a nutrirsi, abbandonando il nido. Agganciati uno all’altro in processione, iniziano a scendere, dirigendosi al suolo, e si interrano a 5/15 cm di profondità. Si trasformano in crisalidi verso i primi di giugno e a luglio dalla terra sbucano le farfalle, pronte all’accoppiamento.
    PROCERE’ consiste nell’applicare un collare sul fusto delle piante, che impedisce al bruco di discendere dalla sommità dell’albero per andare a interrarsi, permettendo così di interrompere questo circolo vizioso. Non esitare a contattarci, garantiremo una quotazione personalizzata inclusa di gestione.

    Dal 1988 la lotta alla processionaria è obbligatoria (Decreto Ministeriale 17.04.1988) IL MINISTRO

     

    PER LE POLITICHE AGRICOLE

     

    Articolo 1

    Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987 recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

     

    Visto il regolamento per l’applicazione della predetta legge approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

     

    Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l’introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

     

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtu’ del quale   è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera c);

     

    Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della   direttiva 91/683/CEE, istituisce   il servizio fitosanitario nazionale;

     

    Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario alla   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

     

    Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n.  143, recante “Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e   pesca e riorganizzazione dell’amministrazione centrale”;

     

    Visti i decreti ministeriali 20 maggio 1926 e 12 febbraio 1938 recanti disposizioni sulla lotta obbligatoria alla processionaria del pino;

     

    Considerato che la processionaria del pino   “Traumatocampa pityocampa” (Den.  et Schiff.)  è un lepidottero molto diffuso nell’area del Mediterraneo ed è endemico in Italia, ad esclusione della Sardegna ove risulta assente;

     

    Rilevata la gravità dei problemi connessi   alle ricorrenti pullulazioni del lepidottero, derivanti da particolari condizioni ecologiche, selvicolturali e climatiche;

     

    Ritenuto opportuno ricorrere ad idonei interventi di controllo in caso di grave infestazione, anche in considerazione del rischio per la salute dell’uomo e degli animali;

     

    Udito il parere espresso dal Consiglio superiore dell’agricoltura e delle foreste nell’adunanza del 13 febbraio 1998 sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino “Traumatocampa pityocampa” (Den. et Schiff.);

     

    Decreta:

     

    Art. 1.

     

    La lotta   contro la   processionaria del   pino “Traumatocampa pityocampa” (Den. et Schiff) e’ obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana, nelle aree in cui la presenza dell’insetto minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo e possa costituire un rischio per la salute delle persone o degli animali.

     

    Articolo 2

    Gli accertamenti fitosanitari per individuare le zone a rischio di cui all’art. 1, devono essere effettuati annualmente dai servizi fitosanitari regionali nel territorio di competenza, avvalendosi della collaborazione del Corpo forestale dello Stato.Articolo 3Il servizio fitosanitario regionale, qualora a seguito delle indagini previste dall’art. 2, rilevi la presenza del fitofago in misura tale da costituire un rischio per la produttività o la sopravvivenza del popolamento arboreo e conseguentemente per la tutela della salute pubblica e degli animali, né da comunicazione alpresidente della giunta regionale   il quale dispone misure di intervento di lotta obbligatoria secondo le modalità stabilite dal servizio fitosanitario regionale.Negli altri casi il servizio fitosanitario regionale, qualora ne venga a conoscenza, comunica la presenza del fitofago al sindaco e stabilisce le modalità di lotta più opportune. Gli eventuali interventi di profilassi disposti dall’autorità sanitaria competente dovranno essere effettuati secondo le modalità concordate caso per caso con il servizio fitosanitario nazionale.Articolo 4I proprietari o i conduttori dei terreni in cui si trovano piante infestate sono obbligati a comunicare immediatamente la presenza dei focolai al servizio fitosanitario regionale competente per territorio.Detto servizio fitosanitario, dopo aver effettuato gli opportuni sopralluoghi tecnici, stabilisce le modalità di intervento più idonee.Articolo 5I decreti ministeriali del 20 maggio 1926 e del 12 febbraio 1939, citati nelle premesse, sono abrogati.Articolo 6Fatta salva l’applicazione dell’art.  500 del codice penale, è facoltà delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto.Articolo 7Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.   Roma, 17 aprile 1998Il Ministro: PintoRegistrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1998Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 159 Legiferare è il compito delle istituzioni, tener sotto controllo i parassiti molesti per l’uomo, gli animali e il patrimonio arboreo è compito dei disinfestatori. DISINFESTARE’ eroga questo tipo di servizi con la consulenza del Dott.Mulas Fabrizio