Se i pozzetti fognari sono infestati e c’è la criticità di un tappo rotto o di un pozzetto obsoleto è molto importante sostituirli al fine che l’infestante non possa uscire dallo stesso ed accedere nelle case e lì riprodursi.
Sono state emanate delle ordinanze specifiche nel piano di prevenzione, però, sono coinvolti condomini ed amministratori. In particolare, gli assessori all’ambiente hanno precisato che per contrastare il diffondersi di animali infestanti, con particolare riferimento alle blatte, è necessaria una collaborazione dei condomini con l’amministrazione, per garantire il rispetto delle norme in materia di igiene pubblica. Esemplare il caso degli interventi di disinfestazione condotti regolarmente sulle aree pubbliche della città, che però valgono a poco se analoga cura non si applica ai fabbricati di proprietà privata. Con queste ordinanze viene ingiunto ai privati e agli amministratori di condominio di procedere alla disinfestazione da blatte e da altri animali infestanti proprio per non vanificare l’efficacia degli interventi pubblici degli addetti comunali.
Secondo tali ordinanze, tutti gli amministratori condominiali, nonché i proprietari dei singoli fabbricati, ciascuno in base alle rispettive competenze, devono: “provvedere periodicamente alla deblattizzazione delle reti fognarie e delle fosse settiche condominiali; avvisare prontamente l’amministratore dello stabile in caso di infestazione del proprio appartamento affinché faccia controllare gli altri appartamenti e le parti comuni; accertarsi che la fossa biologica usata in precedenza venga rimossa o riempita di terra e inertizzata, per evitare che divenga luogo di annidamento di blatte”.
Tuttavia, nonostante lo sforzo del Comune, l’ordinanza in esame non è stata molto apprezzata dall’associazione dei condomini per due ordini di ragioni: sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni comunali e nel caso di utilizzo di prodotti non conformi a quelli indicati nell’ordinanza; assenza di interventi mirati da parte dell’amministrazione comunale in strade, fogne e marciapiedi.
L’amministratore di condominio, deve farsi carico di produrre una certificazione che attesti l’esecuzione dell’attività di deblattizzazione o il riconoscimento, da parte delle ditte, dell’assenza di colonie di blatte e deve inviare tale certificazione all’ufficio protocollo del Comune.
L’amministratore potrebbe, di sua iniziativa, incaricare una ditta in possesso degli specifici requisiti indicati dalla legge 82/1994 dell’esecuzione dell’intervento di deblattizzazione.
Difatti la manutenzione ordinaria non ha una definizione compiuta, ma riguarda tutte quelle opere ed interventi che si rendano utili al miglior godimento delle parti comuni ed al loro mantenimento in efficienza rispetto ai normali usi.
In questo contesto, pare evidente che la disinfestazione serva a tale scopo, che non rappresenti un’opera straordinaria e che, se non urgente, dev’essere per forza di cose deliberata dall’assemblea. Il provvedimento dell’amministratore, che ordinando la disinfestazione chiede le somme per poter pagare la ditta, può essere contestato nei modi e nei termini di cui all’art. 1133 c.c.
L’amministratore che anticipa la somma richiesta può rendicontarla alla fine dell’anno per chiederne la refusione.
Per quanto riguarda la ripartizione delle spese, salva diversa convenzione, vige il caposaldo del primo comma dell’art. 1123 c.c., secondo cui le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.
Il problema delle maggioranze.
Può accadere che anche una singola unità abitativa abbia la necessità di compiere un’operazione di disinfestazione. A questo punto ci si chiede quale sia la procedura corretta da seguire.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 202 dell’8 gennaio 2016 ha stabilito a tal proposito che senza il consenso unanime di tutti i condòmini l’assemblea non può approvare un intervento di disinfestazione all’interno delle singole unità immobiliari del condominio. Per tali ragioni ha dichiarato nulla la delibera assembleare nella parte in cui autorizzava la disinfestazione di tutti gli appartamenti di proprietà esclusiva che compongono il condominio per “infestazione da blatte”, perché secondo il giudice romano non è sufficiente il voto unanime dell’assemblea, se alla stessa non hanno partecipato tutti i proprietari degli appartamenti che compongono il condominio. Infatti, trattandosi di un intervento destinato ad incidere sul diritto di proprietà esclusiva, è necessario il consenso unanime di tutti i condòmini.